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[STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE VIDEOFOTOGRAFICA
“PUNTO FOCALE”]
Art. 1 - Denominazione, sede, durata
-
L’associazione “Punto focale”,
di seguito denominata anche “Associazione”,
ha natura giuridica di associazione
non riconosciuta ed è disciplinata,
quanto alla sua organizzazione interna
ed ai rapporti con gli associati e con
i terzi, dalle norme del presente statuto,
aventi carattere vincolante per gli
associati, nonché – per
quanto non espressamente previsto –
valgono, in quanto applicabili, le norme
del codice civile e le disposizioni
di legge vigenti in materia
L’Associazione ha sede provvisoria
in Barletta, alla Via Romagnosi n. 20,
non persegue fini di lucro, dichiarandosi
espressamente di promozione sociale,
ed è apolitica.
La durata dell’Associazione è
a tempo indeterminato.
Art. 2 - Scopi e finalità -
Scopo dell’Associazione è
quello di favorire l’apprendimento
ed il perfezionamento delle tecniche
e delle metodologie dell’arte
fotografica e della comunicazione visiva
intesa in ogni sua accezione, contribuendo
alla divulgazione attraverso l’organizzazione
di mostre, concorsi fotografici, work-shops,
convegni, dibattiti, e qualunque altra
iniziativa che si presenti utile al
perseguimento del suddetto scopo. L’Associazione,
per meglio raggiungere i suoi fini,
può affiliarsi e collaborare
con tutte le realtà nazionali
ed estere che perseguono i suoi stessi
scopi.
Art. 3 - Requisiti dei soci -
L’adesione all’Associazione
Punto focale è offerta a tutti
coloro che, interessati alla realizzazione
delle finalità istituzionali,
ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci saranno distinti in tre categorie
distinte:
* Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato
alla costituzione dell'associazione;
* Soci Ordinari;
* Soci Onorari: il Consiglio Direttivo
può proporre all’Assemblea,
in qualità di Soci Onorari, persone
o Enti che, per aver contribuito finanziariamente
o svolto attività a favore dell’associazione
stessa, ne hanno sostenuto l’attività
e la sua valorizzazione.
Tutti gli Associati, sia Fondatori che
Ordinari ed Onorari, hanno il diritto
di partecipare attivamente allo svolgimento
delle attività dell’Associazione,
di volta in volta deliberate dall’Assemblea.
Essi hanno inoltre diritto di voto nell’Assemblea.
Art. 4 - Ammissione dei soci -
L'ammissione dei soci avviene su domanda
degli interessati, indirizzata al Consiglio
direttivo. L'accettazione delle domande
per l'ammissione dei nuovi soci è
deliberata dal Consiglio direttivo.
Le iscrizioni decorrono dal momento
in cui la domanda è accolta.
Il socio è tenuto al pagamento
di una quota di iscrizione all'associazione
e annualmente al versamento di un contributo.
Art. 5 - Doveri dei soci -
L'appartenenza
all'associazione ha carattere libero
e volontario ma impegna gli aderenti
al rispetto delle risoluzioni prese
dai suoi organi rappresentativi, secondo
le competenze statutarie.
Art. 6 - Perdita della qualifica di
socio -
La qualifica di socio può venir
meno per i seguenti motivi:
1. per dimissioni da comunicarsi per
iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello
scadere dell'anno;
2. per decadenza e cioè la perdita
di qualcuno dei requisiti in base ai
quali è avvenuta l'ammissione;
3. per delibera di esclusione del Consiglio
direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
per aver contravvenuto alle norme ed
obblighi del presente statuto o per
altri motivi che comportino indegnità;
4. per ritardato pagamento dei contributi
o delle quote per oltre un anno.
Art. 7 - Organi dell'associazione -
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea
Generale dei soci, il Consiglio Direttivo,
il Presidente, il Vice presidente; il
Segretario. Gli organi restano in carica
1 anno ed i componenti sono rieleggibili.
Le cariche e le attività svolte
dai soci sono gratuite e non sono retribuite
in alcun modo.
Art. 8 - Assemblea Generale dei soci
-
L'Assemblea dei soci è il massimo
organo dell'Associazione. E’ convocata
in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all'anno.
Può essere convocata in seduta
straordinaria ogni volta che il Consiglio
Direttivo ne ravvisi la necessità
oppure su richiesta motivata di almeno
un quarto dei soci con diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea è
effettuata dal Consiglio Direttivo in
persona del Presidente mediante lettera
ai soci con indicazione specifica dell'ordine
del giorno. E' validamente costituita
in prima convocazione se è presente
la maggioranza degli aventi diritto,
in seconda convocazione qualunque sia
il numero dei presenti. Le delibere
sono prese a maggioranza dei presenti,
salvo i casi in cui sono richieste maggioranze
qualificate.
Compiti dell’Assemblea sono: a)
approvazione del bilancio preventivo
e consuntivo; b) approvazione del programma
annuale; c) elezione degli organi sociali;
c) modifica dello Statuto o del logo;
d) deliberazione in merito al ricorso
avverso l’esclusione presentato
da uno degli associati; e) scioglimento
dell’associazione; f) in generale,
ogni decisione attinente la vita dell’Associazione.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto
ad un voto. Ogni associato può
rappresentare, per delega scritta, un
numero massimo di un socio con diritto
di voto. Le votazioni possono avvenire
per alzata di mano o, su richiesta,
a scrutinio segreto.
L'assemblea straordinaria dei soci delibera
in merito alle variazioni statutarie
ed allo scioglimento dell'associazione.
Alle assemblee convocate per modificare
lo Statuto o il logo, tranne che per
l’eventuale modifica della sede
sociale, nonché per deliberare
sullo scioglimento dell’Associazione,
devono essere presenti almeno tre quarti
degli associati, con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti.
Art. 9 - Composizione del Consiglio
Direttivo -
Il Consiglio direttivo è formato
da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea
ordinaria.
Almeno un terzo del Consiglio direttivo,
con arrotondamento alla cifra superiore,
deve essere composto da Soci fondatori
o Soci onorari. Il Consiglio Direttivo
dura in carica 1 anno e comunque fino
all'Assemblea ordinaria che procede
al rinnovo delle cariche sociali. Al
termine del mandato i consiglieri possono
essere riconfermati. Negli intervalli
tra le assemblee sociali ed in caso
di dimissioni, decesso, decadenza od
altro impedimento di uno o più
dei suoi membri, purché meno
della metà, il Consiglio Direttivo
ha facoltà di procedere, per
cooptazione, all’integrazione
del Consiglio stesso fino al limite
statutario, salvo ratifica di quanto
deliberato a tal proposito nella prima
assemblea utile. Il Consiglio Direttivo
elegge nel suo seno un Presidente, un
Vicepresidente, nomina un Segretario
e fissa le responsabilità degli
altri consiglieri in ordine all'attività
svolta dall'Associazione per il conseguimento
dei propri fini sociali. Le funzioni
dei membri del Consiglio Direttivo sono
completamente gratuite; saranno rimborsate
le sole spese vive incontrate nell'espletamento
dell'incarico.
Art. 10 - Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo:
1. elegge nel proprio ambito il Presidente;
2. elabora il programma delle attività
dell'associazione da sottoporre al parere
ed all'approvazione dell'Assemblea Generale
dei Soci;
3. amministra il fondo sociale;
4. delibera sulle decisioni urgenti
assunte dal Presidente;
5. convoca l'Assemblea, presentando
annualmente alla stessa i bilanci ed
una relazione dell'attività svolta;
6. stabilisce i criteri di determinazione
delle quote annue di associazione;
7. delibera sulla ammissione od esclusione
dei soci.
Art. 11 - Il Presidente -
Il Presidente resta in carica 1 anno
ed è rieleggibile. Assume le
iniziative necessarie per la realizzazione
del programma definito dal Consiglio
Direttivo, nonché le iniziative
autonome che in casi di urgenza si rivelassero
necessarie. Di queste ultime iniziative
saranno immediatamente informati gli
altri membri del Consiglio Direttivo,
cui spetta, nella prima riunione successiva,
la valutazione e la ratifica. Il Presidente
ha la legale rappresentanza pro tempore
dell'Associazione; presiede il Consiglio
Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed
ha la firma sociale. Il Presidente può
essere revocato dal Consiglio Direttivo
se viene meno ai doveri inerenti alle
proprie funzioni.
Il provvedimento è adottato a
maggioranza qualificata di due terzi
del Consiglio Direttivo.
Art. 12 - Il Vicepresidente -
Il Vicepresidente dell’Associazione
sostituisce il Presidente in tutti i
casi in cui questi è impedito
e ne esercita le funzioni. In caso di
impedimento definitivo, il Vice presidente
convoca entro trenta giorni l’assemblea
per il rinnovo delle cariche sociali.
Art. 13 - Il Segretario -
Il Segretario è eletto tra i
componenti del Consiglio Direttivo ed
ha il compito di curare l’organizzazione
e la documentazione delle attività
dell’associazione la cui gestione
risponde al C.D. ed all’Assemblea.
Art. 14 - Patrimonio -
Il patrimonio dell'associazione è
costituito:
* dai contributi ordinari e straordinari
(quote associative e contributi annuali)
dovuti dagli associati in relazione
alle deliberazioni dell'assemblea ed
in conseguenza delle previsioni statutarie
* dai beni immobili e mobili acquistati
o pervenuti a qualsiasi titolo
* da eventuali contribuzioni straordinarie,
provenienti anche da non soci
* da quant'altro, ancorché qui
non espressamente specificato, entri
nella disponibilità dell'Associazione.
L'Associazione può acquistare,
vendere, permutare beni mobili ed immobili,
nonché ricevere donazioni, eredità
e legati, previa autorizzazione o salvo
ratifica delle autorità competenti
ove occorra. L'Associazione potrà
accettare sponsorizzazioni e finanziamenti,
da garantire nella maniera più
idonea, tendenti ad ottenere le risorse
finanziarie essenziali per il raggiungimento
degli scopi e dei fini prefissati. Gli
eventuali utili conseguiti dovranno
essere utilizzati per il raggiungimento
delle finalità istituzionali
Art. 15 - Esercizio sociale -
L'esercizio sociale va dal primo gennaio
al trentuno dicembre di ogni anno. Il
Consiglio Direttivo entro quattro mesi
dalla chiusura dell'esercizio sociale
convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione
del bilancio sociale.
Art. 16 - Regolamento interno -
Particolari norme di funzionamento e
di esecuzione del presente statuto potranno
essere eventualmente disposte con regolamento
interno da elaborarsi a cura del Consiglio
Direttivo.
I Soci aderenti all'associazione sono
tenuti in ogni caso al rispetto del
regolamento.
Art. 17 - Scioglimento -
La decisione di scioglimento dell'Associazione
potrà essere presa dalla maggioranza
di almeno tre quarti dei Soci presenti
ad un’apposita Assemblea straordinaria
dei Soci. L'assemblea determinerà
le modalità della liquidazione,
dovrà procedere alla nomina di
uno o più liquidatori, scegliendoli
preferibilmente fra i Soci, determinandone
i poteri. In caso di scioglimento, il
patrimonio residuo, dedotte le passività,
sarà devoluto ad altre associazioni
con finalità analoghe o ai fini
di pubblica utilità, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Art. 18 - Disposizioni finali -
Per quanto non compreso nel presente
Statuto, valgono, in quanto applicabili,
le norme del codice civile e le disposizioni
di legge vigenti in materia.
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