[STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE VIDEOFOTOGRAFICA

“PUNTO FOCALE”]

Art. 1 - Denominazione, sede, durata -
L’associazione “Punto focale”, di seguito denominata anche “Associazione”, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ed è disciplinata, quanto alla sua organizzazione interna ed ai rapporti con gli associati e con i terzi, dalle norme del presente statuto, aventi carattere vincolante per gli associati, nonché – per quanto non espressamente previsto – valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia
L’Associazione ha sede provvisoria in Barletta, alla Via Romagnosi n. 20, non persegue fini di lucro, dichiarandosi espressamente di promozione sociale, ed è apolitica.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 2 - Scopi e finalità -

Scopo dell’Associazione è quello di favorire l’apprendimento ed il perfezionamento delle tecniche e delle metodologie dell’arte fotografica e della comunicazione visiva intesa in ogni sua accezione, contribuendo alla divulgazione attraverso l’organizzazione di mostre, concorsi fotografici, work-shops, convegni, dibattiti, e qualunque altra iniziativa che si presenti utile al perseguimento del suddetto scopo. L’Associazione, per meglio raggiungere i suoi fini, può affiliarsi e collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi.

Art. 3 - Requisiti dei soci -
L’adesione all’Associazione Punto focale è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
I soci saranno distinti in tre categorie distinte:
* Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
* Soci Ordinari;
* Soci Onorari: il Consiglio Direttivo può proporre all’Assemblea, in qualità di Soci Onorari, persone o Enti che, per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell’associazione stessa, ne hanno sostenuto l’attività e la sua valorizzazione.
Tutti gli Associati, sia Fondatori che Ordinari ed Onorari, hanno il diritto di partecipare attivamente allo svolgimento delle attività dell’Associazione, di volta in volta deliberate dall’Assemblea. Essi hanno inoltre diritto di voto nell’Assemblea.


Art. 4 - Ammissione dei soci -
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati, indirizzata al Consiglio direttivo. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio direttivo. Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta. Il socio è tenuto al pagamento di una quota di iscrizione all'associazione e annualmente al versamento di un contributo.


Art. 5 - Doveri dei soci -

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.


Art. 6 - Perdita della qualifica di socio -
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
1. per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

2. per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;

3. per delibera di esclusione del Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità; per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
4. per ritardato pagamento dei contributi o delle quote per oltre un anno.


Art. 7 - Organi dell'associazione -
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice presidente; il Segretario. Gli organi restano in carica 1 anno ed i componenti sono rieleggibili. Le cariche e le attività svolte dai soci sono gratuite e non sono retribuite in alcun modo.


Art. 8 - Assemblea Generale dei soci -
L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione. E’ convocata in seduta ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno.
Può essere convocata in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata di almeno un quarto dei soci con diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Consiglio Direttivo in persona del Presidente mediante lettera ai soci con indicazione specifica dell'ordine del giorno. E' validamente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti, salvo i casi in cui sono richieste maggioranze qualificate.
Compiti dell’Assemblea sono: a) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; b) approvazione del programma annuale; c) elezione degli organi sociali; c) modifica dello Statuto o del logo; d) deliberazione in merito al ricorso avverso l’esclusione presentato da uno degli associati; e) scioglimento dell’associazione; f) in generale, ogni decisione attinente la vita dell’Associazione.
Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un voto. Ogni associato può rappresentare, per delega scritta, un numero massimo di un socio con diritto di voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o, su richiesta, a scrutinio segreto.
L'assemblea straordinaria dei soci delibera in merito alle variazioni statutarie ed allo scioglimento dell'associazione. Alle assemblee convocate per modificare lo Statuto o il logo, tranne che per l’eventuale modifica della sede sociale, nonché per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione, devono essere presenti almeno tre quarti degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Art. 9 - Composizione del Consiglio Direttivo -
Il Consiglio direttivo è formato da 3 a 9 membri nominati dall'Assemblea ordinaria.
Almeno un terzo del Consiglio direttivo, con arrotondamento alla cifra superiore, deve essere composto da Soci fondatori o Soci onorari. Il Consiglio Direttivo dura in carica 1 anno e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, all’integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario, salvo ratifica di quanto deliberato a tal proposito nella prima assemblea utile. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente, un Vicepresidente, nomina un Segretario e fissa le responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono completamente gratuite; saranno rimborsate le sole spese vive incontrate nell'espletamento dell'incarico.


Art. 10 - Consiglio Direttivo -
Il Consiglio Direttivo:
1. elegge nel proprio ambito il Presidente;
2. elabora il programma delle attività dell'associazione da sottoporre al parere ed all'approvazione dell'Assemblea Generale dei Soci;
3. amministra il fondo sociale;
4. delibera sulle decisioni urgenti assunte dal Presidente;
5. convoca l'Assemblea, presentando annualmente alla stessa i bilanci ed una relazione dell'attività svolta;
6. stabilisce i criteri di determinazione delle quote annue di associazione;
7. delibera sulla ammissione od esclusione dei soci.


Art. 11 - Il Presidente -
Il Presidente resta in carica 1 anno ed è rieleggibile. Assume le iniziative necessarie per la realizzazione del programma definito dal Consiglio Direttivo, nonché le iniziative autonome che in casi di urgenza si rivelassero necessarie. Di queste ultime iniziative saranno immediatamente informati gli altri membri del Consiglio Direttivo, cui spetta, nella prima riunione successiva, la valutazione e la ratifica. Il Presidente ha la legale rappresentanza pro tempore dell'Associazione; presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci ed ha la firma sociale. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo se viene meno ai doveri inerenti alle proprie funzioni.
Il provvedimento è adottato a maggioranza qualificata di due terzi del Consiglio Direttivo.


Art. 12 - Il Vicepresidente -
Il Vicepresidente dell’Associazione sostituisce il Presidente in tutti i casi in cui questi è impedito e ne esercita le funzioni. In caso di impedimento definitivo, il Vice presidente convoca entro trenta giorni l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.


Art. 13 - Il Segretario -
Il Segretario è eletto tra i componenti del Consiglio Direttivo ed ha il compito di curare l’organizzazione e la documentazione delle attività dell’associazione la cui gestione risponde al C.D. ed all’Assemblea.


Art. 14 - Patrimonio -
Il patrimonio dell'associazione è costituito:
* dai contributi ordinari e straordinari (quote associative e contributi annuali) dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie
* dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo
* da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci
* da quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.
L'Associazione può acquistare, vendere, permutare beni mobili ed immobili, nonché ricevere donazioni, eredità e legati, previa autorizzazione o salvo ratifica delle autorità competenti ove occorra. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali


Art. 15 - Esercizio sociale -
L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale convoca l'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio sociale.


Art. 16 - Regolamento interno -
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
I Soci aderenti all'associazione sono tenuti in ogni caso al rispetto del regolamento.


Art. 17 - Scioglimento -
La decisione di scioglimento dell'Associazione potrà essere presa dalla maggioranza di almeno tre quarti dei Soci presenti ad un’apposita Assemblea straordinaria dei Soci. L'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i Soci, determinandone i poteri. In caso di scioglimento, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 18 - Disposizioni finali -
Per quanto non compreso nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia.

:: STATUTO ::

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